Art. 21

In vigore dal 24 nov 1986
Gli animali appartenenti alle specie elencate nell'allegato I e da utilizzare in esperimenti devono essere animali da allevamento, a meno che sia stato ottenuto un esonero generale o speciale conformemente alle disposizioni fissate dall'autorità.
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Art. 21 Direttiva (UE) 1986/609 — Testo vigente | Portale Normativo