Art. 19
In vigore dal 24 nov 1986
1. Gli stabilimenti utilizzatori devono essere registrati presso l'autorità o da questa riconosciuti. Dovranno essere prese disposizioni perché gli stabilimenti utilizzatori dispongano di impianti e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate ed agli esperimenti che vi sono effettuati; la concezione, la costruzione e il funzionamento di questi devono essere tali da garantire che gli esperimenti siano
condotti nel modo più appropriato possibile, al fine di ottenere risultati coerenti con il minimo numero possibile di animali ed il minimo di dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli.
2. In ogni stabilimento utilizzatore:
a) deve (devono) essere designata(e) la persona (le persone) amministrativamente responsabile(i) dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature;
b) deve essere disponibile un numero sufficiente di persone qualificate;
c) è necessario prevedere opportune disposizioni perché si avvalga della consulenza e dell'assistenza veterinaria;
d) si deve incaricare un veterinario o altra persona competente di fornire consulenza sul benessere degli animali.
3. Su autorizzazione dell'autorità, gli esperimenti possono essere eseguiti fuori degli stabilimenti utilizzatori.
4. Negli stabilimenti utilizzatori possono essere utilizzati soltanto gli animali provenienti da stabilimenti d'allevamento o fornitori, a meno che sia stato ottenuto un esonero generale o speciale conformemente alle disposizioni definite dall'autorità. Per quanto possibile devono essere usati animali d'allevamento. Gli animali randagi delle specie domestiche non devono essere usati negli esperimenti. L'esonero generale concesso alle condizioni di cui al presente paragrafo non può essere esteso ai cani e gatti randagi.
5. Gli stabilimenti utilizzatori devono tenere dei registri di tutti gli animali utilizzati e, su richiesta, metterli a disposizione delle autorità. In particolare, i registri devono indicare il numero e la specie di tutti gli animali acquistati, la provenienza e la data del loro arrivo. I registri devono essere tenuti per almeno tre anni e presentati all'autorità che ne faccia richiesta. Gli stabilimenti utilizzatori sono periodicamente ispezionati da rappresentanti dell'autorità.
Storico versioni
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