Art. 15

In vigore dal 12 giu 1986
1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di questo ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza delle questioni. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se sono conformi al parere del comitato. b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.
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