Art. 12

In vigore dal 12 giu 1986
Gli Stati membri, qualora le condizioni lo richiedano, possono adottare misure più severe di quelle previste nella presente direttiva. Qualsiasi decisione al riguardo sarà immediatamente comunicata alla Commissione, conformemente agli accordi esistenti.
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Art. 12 Direttiva (UE) 1986/278 — Testo vigente | Portale Normativo