Art. 11
In vigore dal 12 giu 1986
Gli Stati membri possono esentare dall', let- tera b), e dall', paragrafo 1, lettere b), c) e d), e paragrafo 2, i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue aventi una capacità di trattamento inferiore a 300 kg D805 al giorno - corrispondente a 5 000 equivalenti persone - e destinati essenzialmente al trattamento delle acque reflue domestiche.
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