Art. 10

1. Gli Stati membri provvedono a che vengano tenuti aggiornati i registri in cui sono annotati:

In vigore dal 12 giu 1986
a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per usi agricoli; b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi, rispetto ai parametri di cui all'allegato II A; c) il tipo di trattamento impiegato, conformemente all', lettera b); d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi di utilizzazione dei fanghi. 2. Questi registri sono tenuti a disposizione delle autorità competenti e servono per redigere la relazione di sintesi di cui all'. 3. I metodi di trattamento e i risultati delle analisi vengono comunicati, a richiesta, alle autorità competenti.
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