Art. 10
1. Gli Stati membri provvedono a che vengano tenuti aggiornati i registri in cui sono annotati:
In vigore dal 12 giu 1986
a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per usi agricoli;
b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi, rispetto ai parametri di cui all'allegato II A;
c) il tipo di trattamento impiegato, conformemente all', lettera b);
d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi di utilizzazione dei fanghi.
2. Questi registri sono tenuti a disposizione delle autorità competenti e servono per redigere la relazione di sintesi di cui all'.
3. I metodi di trattamento e i risultati delle analisi vengono comunicati, a richiesta, alle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:278:oj#art-10