Art. 2

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per:

In vigore dal 12 giu 1986
a)«fanghi»: i)i fanghi residui provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche o urbane e da altri impianti di depurazione delle acque reflue che presentano una composizione analoga a quella delle acque reflue domestiche e urbane; ii)i fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue; iii)i fanghi residui provenienti da impianti di depurazione diversi da quelli di cui ai punti i) e ii); b)«fanghi trattati»: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione; c)«agricoltura»: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché zootecnico; d)«utilizzazione»: lo spandimento dei fanghi sul suolo o qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e nel suolo.
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