Art. 2
Ai sensi della presente direttiva, si intendono per:
In vigore dal 12 giu 1986
a)«fanghi»:
i)i fanghi residui provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche o urbane e da altri impianti di depurazione delle acque reflue che presentano una composizione analoga a quella delle acque reflue domestiche e urbane;
ii)i fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue;
iii)i fanghi residui provenienti da impianti di depurazione diversi da quelli di cui ai punti i) e ii);
b)«fanghi trattati»:
i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione;
c)«agricoltura»:
qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché zootecnico;
d)«utilizzazione»:
lo spandimento dei fanghi sul suolo o qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e nel suolo.
Storico versioni
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