Art. 14

In vigore dal 12 giu 1986
È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, qui di seguito chiamato il « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
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Art. 14 Direttiva (UE) 1986/278 — Testo vigente | Portale Normativo