Art. 18
In vigore dal 12 giu 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a lussemburgo, addì 12 giugno 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. WINSEMIUS
ALLEGATO I A
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO I B
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO I C
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II A
ANALISI DEI FANGHI
1. I fanghi devono essere analizzati, di norma, almeno ogni sei mesi. Qualora intervengano dei cambiamenti nella qualità delle acque trattata, la frequenza delle analisi deve aumentata. Se nel corso di un anno I risultati delle analisi non presentano variazioni significative, I fanghi devono essere analizzati almeno ogni dodici mesi.
2. Nel caso fi fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui all', ove I fanghi non siano stati analizzati nel corso dei dodici mesi che precedono l'applicazione, in ogni Stato membro, della presenta direttiva, sarà necessaria effettuare un'analisi entro un termine do dodici mesi dopo l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provennienti da detti impianti. Gli Stati membri stabiliscono la frequenza delle analisi sucessive in base ai risultati della prima analisi, agli eventuali cambiamenti intervenuti nella natura delle acque reflue trattate e ad ogni altro elemento pertinente.
3. Fatto salvo il punto 4, le analisi devono vertere sui seguenti parametri:
- sostanza secca, sostanza organica
- pH;
- azoto e fosforo;
- cadmio, rame, nichel, piombo, zinco, mercurio, cromo.
4. Per il rame, lo zinco e il cromo, allorché sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per la competente autorità dello Stato membro, che tali metalli non sono presenti solo in quantità trascurabile nelle acque reflue trattate dall'impianto di depurazione, gli Stati membri decidono circa la frequenza delle analisi da effettuare.
ALLEGATO II B
ANALISI DEI SUOLI
1.Prima di qualsiasi utilizzazione dei fanghi, salvo quelli provenienti dagli impianti di depurazione di cui all', gli Stati membri devono accertarsi che la concentrazione di metalli pesanti nei terreni non superi i valori limite fissati conformemente all'allegato I A. A tal fine, gli Stati membri decidono quali siano le analisi da effettuare tenendo conto dei dati scientifici disponibili sulle caratteristiche dei terreni e sulla loro omogeneità.
2.Gli Stati membri stabiliscono la frequenza delle successive analisi, tenendo conto delle concentrazioni di metalli nei terreni prima dell'impiego di fanghi, del quantitativo e della composizione dei fanghi utilizzati, nonché di qualsiasi altro elemento pertinente.
3.Le analisi devono vertere sui seguenti parametri :
-pH
-cadmio, rame, nichel, piombo, zinco, mercurio, cromo.
ALLEGATO II C
METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI
1.Campionamento del suolo
I campioni rappresentativi dei suoli sottoposti ad analisi devono di norma essere costituiti riunendo 25 carote prelevate su una superficie inferiore o uguale a 5 ettari coltivata in modo omogeneo.
I prelievi si effettuano ad una profondità di 25 cm, salvo se lo spessore dello strato arabile è inferiore a tale valore, senza che in questo caso la profondità di campionatura risulti inferiore a 10 cm.
2. Campionamento dei fanghi
I campioni dei fanghi sono prelevati dopo trattamento ma prima della consegna all'azienda e devono essere rappresentativi della produzione dei fanghi.
3. Metodo di analisi
Per i metalli pesanti, l'analisi è effettuata dopo una forte digestione acida. Il metodo di riferimento per l'analisi è quello della spettrometria ad assorbimento atomico. Per ciascun metallo il limite di rilevamento non deve essere superiore al 10 % del relativo valore limite.
Storico versioni
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