Art. 6

In vigore dal 16 set 1985
I diplomi, certificati e altri titoli universitari o equivalenti in farmacia, rilasciati dagli stati membri ai cittadini degli stessi e che non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione di cui all' della direttiva 85/432/CEE, vengono assimilati ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti: - se attestano una formazione conclusa prima dell'applicazione della suddetta direttiva o - se attestano una formazione conclusa dopo l'applicazione della suddetta direttiva, ma iniziata prima di tale applicazione, ed in ogni caso - se sono accompagnati da un attestato che certifichi che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in uno stato membro, per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività previste all', paragrafo 2, della direttiva 85/432/CEE, purché detta attività sia regolamentata in tale stato. CAPITOLO IV Uso dei titoli di formazione
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