Art. 8
In vigore dal 16 set 1985
1. Lo stato membro ospite che per il primo accesso ad una delle attività di cui all' richieda ai propri cittadini una prova di moralità o di onorabilità accetta come prova sufficiente, nei riguardi dei cittadini degli altri stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità competente dello stato membro di origine o di provenienza che certifichi la sussistenza delle condizioni di moralità o di onorabilità in esso richieste per l'accesso all'attività di cui trattasi.
2. Quando lo stato membro d'origine o di provenienza non richiede una prova di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, le stato membro ospite può esigere dai cittadini dello stato membro di origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello stato membro di origine o di provenienza.
3. Qualora lo stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici, sopravvenuti fuori dal proprio territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto territorio, i quali potrebbero avere nello stesso conseguenze sull'accesso all'attività di cui trattasi, esso può informarne lo stato membro d'origine o di provenienza.
Lo stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti nella misura in cui essi possano avere, in questo stato membro, conseguenze sull'accesso all'attività in questione. Le autorità di questo stato decidono la natura e la portata delle indagini che devono essere effettuate e comunicano allo stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda i certificati e i documenti da esse rilasciati.
4. Gli stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.
Storico versioni
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