Art. 3

In vigore dal 16 set 1985
1. In deroga all', e fatto salvo l'articolo 45 dell'atto di adesione del 1979, la Repubblica ellenica è tenuta a dare l'effetto previsto all' ai diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli altri stati membri soltanto per l'esercizio, in qualità di lavoratore dipendente, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, delle attività di cui all'. Finché la Repubblica ellenica si avvale di tale deroga, e fatto salvo l'articolo 45 dell'atto di adesione del 1979, gli altri stati membri sono tenuti a dare l'effetto previsto all' ai certificati di cui all', lettera d), soltanto per l'esercizio, in qualità di lavoratore dipendente, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, delle attività di cui all'. 2. Dieci anni dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 19, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate al fine di ampliare gli effetti del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in modo da agevolare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento tra la Repubblica ellenica e gli altri stati membri. Il Consiglio delibera su tali proposte secondo le procedure stabilite dal trattato.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1985/433 — Testo vigente | Portale Normativo