Art. 5
In vigore dal 16 set 1985
Quando in uno stato membro l'accesso a una delle attività di cui all' o l'esercizio di una di esse sono subordinati, oltre che al possesso di un diploma o certificato o altro titolo di cui all', al requisito di un'esperienza professionale complementare, tale stato riconosce come prova sufficiente della stessa un attestato delle autorità competenti dello stato membro d'origine o di provenienza, dal quale risulti che l'interessato ha esercitato le suddette attività nello stato membro di origine o di provenienza per un'uguale durata.
Tuttavia questo riconoscimento non interviene per quanto concerne l'esperienza professionale di due anni richiesta dal Granducato del Lussemburgo per il rilascio di una concessione statale di farmacia aperta al pubblico.
CAPITOLO III
Diritti acquisiti
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1985:433:oj#art-5