Art. 4

I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 sono:

In vigore dal 16 set 1985
a) in Belgio: il « diplôme légal de pharmacien/wettelijk diploma van apoteker » (diploma legale di farmacista) rilasciato dalle facoltà di medicina e di farmacia delle università, dalla commissione centrale o dalle commissioni statali per l'insegnamento universitario; b) in Danimarca: bevis for bestaaet farmaceutisk kandidateksamen (certificato che attesta il superamento dell'esame di candidato in farmacia); c) in Germania: 1) « Zeugnis ueber die staatliche Pharmazeutische Pruefung » (certificato dell'esame di stato di farmacista) rilasciato dalle autorità competenti; 2) gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati a decorrere dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con il titolo di cui al punto 1); d) in Grecia: pistopoiitikó ton armodíon archón, ikanótitas áskisis tis farmakeftikís, chorigoýmeno metá kratikí exétasi (il certificato che attesta la capacità di esercitare l'attività di farmacista, rilasciato dalle autorità competenti al termine di un esame di stato); e) in Francia: il diploma di stato di farmacista rilasciato dalle università o il diploma di stato di dottore in farmacia rilasciato dalle università; f) in Irlanda: il certificato di « Registered Pharmaceutical Chemist »; g) in Italia: il diploma o il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di stato; h) in Lussemburgo: il diploma di stato di farmacista rilasciato dalla commissione statale di esame e vidimato dal ministro della pubblica istruzione; i) nei Paesi Bassi: het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen (certificato che attesta il superamento dell'esame di farmacista); j) nel Regno Unito: il certificato di « Registered Pharmaceutical Chemist ».
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