Art. 1
In vigore dal 16 set 1985
La presente direttiva si applica alle attività il cui accesso ed esercizio sono subordinati, in uno o più stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e che sono aperte ai titolari di uno dei diplomi, certificati o altri titoli in farmacia elencati all'.
CAPITOLO II
Diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia
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