Capo II
Art. 17
Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia un esercente deposito fiscale.
In vigore dal 25 giu 1997
Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione
di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia
un esercente deposito fiscale.
1. Nei casi di cui agli , qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficio finanziario competente sull'impianto o deposito mittente.
2. Qualora un prodotto già immesso in consumo, su richiesta di un operatore nell'esercizio della sua attività economica, debba essere reimmesso in regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell', comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne è data comunicazione all'UTF ed è presentata domanda di rimborso dell'accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predetto documento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto già immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. L'esemplare n. 1 del DAA viene posto, unitamente all'esemplare n. 2, a corredo delle contabilità del depositario autorizzato ricevente, mentre l'esemplare n. 3 viene restituito al mittente per essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.
Il rimborso dell'accisa è effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento, con l'applicazione, salvo prova contraria, della aliquota d'accisa più bassa fra quelle in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno di conclusione del trasferimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-17