Capo I

Art. 6

Obblighi del destinatario

In vigore dal 18 lug 1996
1. Per i trasferimenti di merci in regime sospensivo aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto: a) ad assumere in carico la merce lo stesso giorno dell'introduzione in deposito, annotando nel registro tenuto ai sensi dell', comma 3, lettera c), ovvero dell', comma 2, del testo unico, i dati relativi al depositario autorizzato e al deposito fiscale mittente; il numero di riferimento del DAA e la data di emissione; la qualità e la quantità della merce pervenuta; b) a porre a corredo del suddetto registro l'esemplare n. 2 del DAA; c) a compilare l'attestato di ricevimento della merce, nella apposita casella c) degli esemplari n. 2, 3 e 4 del documento di accompagnamento, con l'indicazione della qualità e quantità di merce pervenuta. L'attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta; d) a dare immediata comunicazione all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto delle differenze riscontrate, in misura superiore alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, tra la quantità di prodotto indicata nel DAA e quella effettivamente pervenuta; la constatazione di tale differenza è attestata sul DAA sia dal destinatario sia dall'incaricato del trasporto. Nella certificazione di ricezione va in ogni caso indicata la differenza riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico, anche se rientrante nelle suddette tolleranze; e) a presentare gli esemplari n. 3 e n. 4 del DAA, completi degli elementi di cui alle lettere c) e d), all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto, che trattiene per sè l'esemplare n. 4, apponendovi un'attestazione di conformità con l'esemplare n. 3, e restituisce quest'ultimo con l'apposizione del visto amministrativo di cui all', comma 2. Tale adempimento è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della merce, quando nell'ambito del deposito fiscale destinatario sia presente l'ufficio finanziario di fabbrica o la dogana, entro dieci giorni, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dell'arrivo, negli altri casi. Nel caso in cui si siano verificate perdite superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, l'ufficio finanziario riporta sull'esemplare n. 3 del DAA l'ammontare dell'accisa abbuonata ed il conteggio di quella che deve invece essere corrisposta. Se le perdite sono state constatate in un altro Paese comunitario, copia dell'esemplare n. 3 è trasmesso dall'ufficio finanziario all'autorità fiscale competente sull'impianto mittente; f) a rinviare allo speditore, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce, l'esemplare n. 3 del DAA completo di attestato di ricevimento e di visto amministrativo. 2. Dagli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è esonerato l'operatore non registrato, salvo che egli sia già obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione dell'esemplare n. 2 del DAA per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all'operazione effettuata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-6

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