Capo III

Art. 22

Trasferimento di oli minerali via mare o a mezzo tubazione

In vigore dal 1 giu 1996
Trasferimento di oli minerali via mare o a mezzo tubazione 1. Il trasferimento di partite di oli minerali soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, deve essere preventivamente comunicato agli uffici finanziari competenti sugli impianti speditore e destinatario, e il DAA viene compilato al termine del trasferimento, dopo l'accertamento, presso l'impianto speditore, del quantitativo trasferito. La trasmissione del suddetto documento al destinatario è effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del trasferimento. È consentito l'accertamento, presso il destinatario, con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo; resta fermo che l'appuramento del DAA è effettuato al momento della ricezione dell'intera partita. L'amministrazione finanziaria può consentire che le informazioni sul tipo e la quantità delle partite trasferite a mezzo tubazione siano scambiate fra gli esercenti gli impianti e gli uffici finanziari interessati tramite procedure informatizzate sostitutive del DAA; le suddette procedure possono essere applicate anche ai trasferimenti intracomunitari, previo accordo con i Paesi comunitari interessati, da stipularsi ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, relative alla preventiva comunicazione dei trasferimenti ed alla compilazione e trasmissione del documento di accompagnamento si applicano anche per i trasferimenti di oli minerali soggetti ad accisa effettuati via mare nonché per quelli di oli minerali ad accisa assolta, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, effettuati via mare od a mezzo tubazione. In tale ultima evenienza, nel caso di trasferimento fra impianti nazionali, a mezzo tubazione, di partite di oli minerali ad accisa assolta, per un quantitativo tale da essere stoccato in più di un serbatoio dell'impianto destinatario oppure superiore ai 1.000 metri cubi, è consentita l'emissione di DAS "parziali" "non scorta merce" durante il trasferimento e senza la sua interruzione, per l'assunzione in carico dei quantitativi man mano pervenuti presso l'impianto destinatario. Al termine del trasferimento viene emesso un DAS per il quantitativo complessivamente trasferito. Sui DAS "parziali" è riportata la dicitura "Quantitativo parziale di un trasferimento in corso", mentre sul DAS emesso al termine del trasferimento viene fatto riferimento ai suddetti DAS "parziali". La predetta procedura è attuata per trasferimenti che si completano nel corso di uno stesso mese. 3. In caso di circolazione intracomunitaria per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, il depositario autorizzato può non compilare le caselle n. 4, 7, 7a, 13 e 17 del DAA relative al destinatario se, al momento della spedizione del prodotto, questi non sia ancora definitivamente noto, purchè effettui all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto la comunicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario, del suo codice d'accisa e del Paese di destinazione non appena noti o al più tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale. 4. Se, per eccezionali condizioni meteomarine, dopo la caricazione, anche parziale, di partite di oli minerali destinate ad impianti nazionali, non è possibile consegnare all'incaricato del trasporto gli esemplari di sua spettanza dei DAA o dei DAS, è consentito il trasporto senza la scorta dei suddetti documenti, previa comunicazione da parte dello speditore, a mezzo fax od altro mezzo di teletrasmissione agli uffici finanziari competenti sul proprio impianto e su quello destinatario, facente riferimento anche alla corrispondenza intercorsa con le autorità portuali. Resta fermo l'obbligo, da parte dello speditore, dell'inoltro al destinatario, con il mezzo più rapido, degli esemplari dei documenti di pertinenza di quest'ultimo. 5. Le disposizioni di cui all'art. 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, si applicano anche alle merci soggette ad accisa quando, mentre si trovano in circolazione intracomunitaria in regime sospensivo, ne viene decisa l'esportazione.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-22

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Trasferimento di oli minerali via mare o a mezzo tubazione (Art. 22 Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.) — Testo vigente | Portale Normativo