Capo III
Art. 23
C a u z i o n i
In vigore dal 1 giu 1996
1. Le cauzioni previste dal presente regolamento vengono prestate nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nel caso di garanzia per il pagamento dell'accisa nazionale dovuta da operatori professionali o da soggetti che operano tramite rappresentante fiscale, nonché di quella dovuta per i trasferimenti, in regime sospensivo, di prodotti alcolici contrassegnati, la misura della cauzione è pari al cento per cento dell'accisa gravante su ogni partita trasferita;
b) per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale, la garanzia ha validità solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria italiana;
c) in luogo del depositario autorizzato mittente, la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce;
d) l'amministrazione finanziaria ha la facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili o di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali che intracomunitari, di oli minerali, effettuati per via marittima o a mezzo tubazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-23