Capo III

Art. 27

Periodo transitorio

In vigore dal 25 giu 1997
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i trasferimenti fra operatori nazionali ricadenti nelle previsioni di cui all', comma 1, ed all', comma 1, il DAA sostituisce le bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-ter 18 ed il DAS i certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis, il documento di cui all' della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, le cui rispettive discipline, per quanto attiene ai citati trasferimenti, vengono pertanto a decadere dalla suddetta data. È tuttavia consentito, fino ad esaurimento delle scorte e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e nel rispetto della disciplina stabilita dal medesimo, l'utilizzazione degli stampati delle bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-ter 18 in luogo del DAA, e degli stampati dei certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis, del documento di cui all' della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e delle bollette di legittimazione mod. C 39 e mod. C 62 in luogo del DAS, purchè siano muniti rispettivamente della stampigliatura "Vale come DAA" o "Vale come DAS". 2. Nel caso, di cui al comma 1, di utilizzazione degli stampati dei modelli C 21 ed H-ter 18, il certificato di scarico ed il riscontrino sono utilizzati al posto rispettivamente degli esemplari n. 3 e 4 del DAA e sul modello devono essere riportati anche i codici di accisa dello speditore e del destinatario; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli H-ter 16 e H-ter 16-bis vengono annullati i riscontrini n. 1 e 2 e vengono omesse le indicazioni della validità e dell'itinerario di massima; nel caso di utilizzazione degli stampati del modello H-ter 7 viene annullato il secondo esemplare dell'originale destinato all'UTF; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli C 39 e C 62 vengono annullati il riscontrino e, relativamente al mod. C 62, la figlia III, e viene omessa l'indicazione della validità. In tutti i casi previsti dal presente comma, le matrici restano a corredo del registro di carico e scarico dello speditore.

Note all'articolo

  • Il D.M. 16 maggio 1997, n. 148 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 27, comma 1, del regolamento per l'utilizzazione degli stampati previsti dalla preesistente normativa e' prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-27

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Periodo transitorio (Art. 27 Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.) — Testo vigente | Portale Normativo