Art. 23 · C a u z i o n i
Capo III

Art. 23

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C a u z i o n i

In vigore dal 1 giu 1996
1. Le cauzioni previste dal presente regolamento vengono prestate nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994, con le seguenti modifiche ed integrazioni: a) nel caso di garanzia per il pagamento dell'accisa nazionale dovuta da operatori professionali o da soggetti che operano tramite rappresentante fiscale, nonché di quella dovuta per i trasferimenti, in regime sospensivo, di prodotti alcolici contrassegnati, la misura della cauzione è pari al cento per cento dell'accisa gravante su ogni partita trasferita; b) per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale, la garanzia ha validità solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria italiana; c) in luogo del depositario autorizzato mittente, la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce; d) l'amministrazione finanziaria ha la facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili o di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali che intracomunitari, di oli minerali, effettuati per via marittima o a mezzo tubazioni.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-23