Capo II

Art. 19

Forniture di calore in appalto

In vigore dal 25 giu 1997
1. I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi di oli minerali ad accisa assolta, di cui all', comma 1, del testo unico, che intendono destinare, quali conduttori in appalto di impianti di riscaldamento a sistema centrale, oli da gas all'alimentazione degli impianti medesimi, muniscono il personale incaricato del trasporto di tanti DAS quanti sono gli impianti da rifornire, indipendentemente dal quantitativo trasportato. Sui DAS viene indicato come destinatario il conduttore in appalto e come località di consegna il luogo di effettiva destinazione. A trasporto effettuato, gli esemplari n. 2 dei DAS sono custoditi presso il conduttore in appalto, in allegato alle proprie contabilità od al registro di carico e scarico dell'impianto destinatario, se previsto dall', comma 3, del testo unico, tenuto presso il conduttore medesimo. 2. Se il conduttore in appalto non è munito della licenza fiscale di cui al comma 1, viene considerato come assuntore della funzione di intermediario, vale a dire di commissionario ovvero di mandatario senza rappresentanza. In tal caso sul DAS viene indicato come destinatario il suddetto conduttore in appalto, specificandone anche la sede, mentre come località di destinazione viene riportata quella dell'impianto ricevente. Se l'impianto destinatario non è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, l'esemplare n. 2 del DAS viene custodito, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, presso la sede del conduttore in appalto. 2-bis. La procedura per la fornitura di calore in appalto, di cui ai commi 1 e 2, si applica anche al caso di impiego di olio combustibile. Qualora. per cessazione dell'appalto o per altro motivo, si debbano trasportare giacenze di prodotto da un utilizzatore ad un altro e si renda necessaria l'emissione di un DAS, tale documento è emesso dall'UTF, con la procedura di cui all', comma 4-bis.

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Forniture di calore in appalto (Art. 19 Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.) — Testo vigente | Portale Normativo