Capo II
Art. 14
Trasporti collettivi a mezzo di normali imprenditori e ad opera di pubblico servizio
In vigore dal 1 giu 1996
Trasporti collettivi a mezzo di normali imprenditori
e ad opera di pubblico servizio
1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nel caso di trasporto collettivo, sia in proprio che da parte di normali imprenditori, di più partite di prodotti ad accisa assolta, per ognuna delle quali non si fa luogo, in relazione alla sua entità, all'emissione del DAS e destinate a consumatori vari, il carico deve essere scortato da un DAS "collettivo" quando la somma delle partite di uno stesso tipo di prodotto supera il limite per il quale è prevista l'emissione del DAS.
2. Sul DAS "collettivo", in luogo dell'unico destinatario, è apposta l'indicazione: "destinatari vari, come da distinta allegata".
In tale distinta sono riportati gli estremi del DAS "collettivo" e, a fianco del nome di ciascun destinatario, la corrispondente quantità di prodotto trasportato.
3. L'incaricato del trasporto collettivo depenna dalla distinta di cui al comma 2 le singole partite di prodotto man mano che viene provveduto alla consegna ed attesta, con l'apposizione, sull'esemplare del DAS in suo possesso, del proprio timbro personale, della propria firma e della data, che il trasporto è stato effettuato.
4. L'esemplare n. 2 del DAS "collettivo" è riconsegnato dal trasportatore al mittente per essere contrapposto all'esemplare n. 1.
5. Nel caso di trasporto promiscuo di partite per le quali si fa luogo all'emissione del DAS con altre per le quali, singolarmente, in relazione alla loro entità, la suddetta emissione non è richiesta, queste ultime sono scortate dal DAS "collettivo" di cui al comma 1, qualsiasi sia il loro quantitativo complessivo.
6. Nei trasporti collettivi per conto di speditori vari, ciascuna partita di prodotto è scortata da DAS, indipendentemente dalla quantità.
7. Non si rende necessario il rilascio del DAS allorchè il trasporto di più partite di prodotti ad accisa assolta, dirette a consumatori diversi, per ciascuna delle quali, in relazione alla sua entità, non si fa luogo all'emissione del DAS, viene eseguito ad opera di servizio pubblico ferroviario, postale, tranviario o di linea.
8. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui vengono emessi DAS singoli, anche se non obbligatori in relazione all'entità di ciascuna partita.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-14