Capo II
Art. 13
Obblighi del destinatario
In vigore dal 1 giu 1996
1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto:
a) ad assumere in carico la merce annotando nel registro tenuto a sensi dell', comma 1, del testo unico, nello stesso giorno della ricezione, i dati relativi all'impianto speditore, il numero di riferimento del DAS e la data di emissione, la qualità e la quantità della merce pervenuta;
b) a porre a corredo dello stesso registro l'esemplare n. 2 del DAS;
c) nel caso di ricezione di prodotti, provenienti dal territorio nazionale, che abbiano attraversato il territorio di un altro Paese comunitario, a comunicare all'UTF l'avvenuta ricezione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione medesima.
2. Dagli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono esonerati gli operatori non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione dell'esemplare n. 2 del DAS per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all'operazione effettuata.
3. Nel caso in cui il destinatario, diverso dal depositario autorizzato, in applicazione dell' del testo unico, intenda ricevere merce già immessa in consumo in un altro Paese comunitario, presenta all'UTF competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, prima della spedizione della merce, apposita dichiarazione, utilizzando il modello di cui all', e garantisce il pagamento dell'accisa, che è effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del prodotto.
Se all'arrivo della merce riscontra differenze superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, ne dà immediata comunicazione all'UTF. Il destinatario appone, altresì, nell'esemplare n. 3 del DAS, l'attestazione di ricezione della merce e di corresponsione della relativa accisa, sottoponendola, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, al visto dell'UTF; l'attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta. Il destinatario provvede pure alla restituzione allo speditore del suddetto esemplare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-13