Art. 5

Periodo di riferimento

In vigore dal 14 mar 1990
1. Il periodo di riferimento da utilizzare per verificare l'applicazione dell'estensivizzazione, sia con il metodo quantitativo che delle tecniche di produzione, è stabilito al successivo comma 3. 2. Nel caso si siano verificate, durante il periodo di riferimento, calamità naturali, attacchi parassitari alle colture, malattie del bestiame che abbiano determinato un'importante contrazione della produzione, può non essere presa in considerazione la relativa campagna (o le relative campagne) ed inserita, in sostituzione, quella che precede il periodo di riferimento stabilito per singolo prodotto. 3. Il periodo di riferimento è costituito dalle campagne indicate a fianco di ogni prodotto ammesso: prodotti da colture annuali: 1986-1987; 1987-1988; 1988-1989; prodotti da colture perenni: - olio d'oliva: 1985-1986; 1986-1987; 1987-1988; 1988-1989; - altre: 1985-1986; 1986-1987; 1987-1988; - prodotti da allevamenti: 1986-1987; 1987-1988.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;34#art-5

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