Art. 3

Prodotti oggetto di estensivizzazione.

In vigore dal 14 mar 1990
1. I prodotti oggetto di estensivizzazione della produzione sono indicati nell'allegato I del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 e nell'allegato II del regolamento CEE del Consiglio n. 1035/72. 2. Il vino di qualità prodotto in regioni determinate (v.q.p.r.d.) è escluso dal regime di estensivizzazione. 3. Nel caso di colture consociate la superficie agricola utilizzata è suddivisa tra le produzioni vegetali proporzionalmente all'utilizzazione rispettiva del terreno; l'aiuto viene concesso soltanto se la coltura del prodotto sottoposto ad estensivizzazione rappresenta il 60% almeno della superficie considerata.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;34#art-3

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