Art. 7
Domanda di aiuto
In vigore dal 14 mar 1990
1. Per ottenere la concessione dell'aiuto, il richiedente, oltre a sottoscrivere sotto la sua responsabilità l'impegno di cui all' del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88, secondo lo schema allegato al presente decreto, deve compilare la domanda di aiuto in duplice copia, rispettando le indicazioni dell' dello stesso regolamento CEE, ed i modelli allegati al presente decreto, da indirizzare al Ministero - Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria, e, rispettivamente, ai competenti uffici delle regioni e delle province autonome.
2. Il Ministero, le regioni e le province autonome determineranno la data di scadenza annuale di presentazione delle domande di aiuto, per ciascun prodotto. Per la campagna 1989-90 le domande devono essere presentate entro e non oltre la data del 31 marzo 1990. Per le suc- cessive campagne il termine sarà stabilito con altro provvedimento ministeriale e, comunque, in data non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;34#art-7