Art. 8
Istruttoria delle domande.
In vigore dal 15 set 1994
1. Qualora in fase istruttoria, nel corso di un sopralluogo in azienda, venga riscontrata una discordanza, rispetto all'impegno assunto, pari od inferiore al 2% delle unità di misura della superficie (ettari) o del bestiame (UBA) o del vino (metro cubo, pari a 10 ettolitri) o di altro prodotto (tonnellate), fino ad un massimo di 0,2 di un'unità,il premio rimane fissato con riferimento alle sole unità accertate.
2. Se l'eccedenza supera i suindicati limiti, ma è compresa entro il 10% del dichiarato, fino ad un massimo di due unità, l'aiuto viene calcolato sulla base delle sole unità effettivamente accertate, decurtate, per tutto il periodo d'impegno, a titolo di sanzione, delle unità risultate in eccedenza.
3. Qualora la parte risultata in eccesso superi il 10% delle unità dichiarate o le due unità complessive, la domanda è respinta.
4. Al termine dell'istruttoria, dopo aver accertato la rispondenza alla normativa vigente dal punto di vista amministrativo dell'impegno sottoscritto dal richiedente e della relativa domanda di aiuto, gli uffici competenti compilano gli elenchi di liquidazione inserendo le aziende aventi diritto al pagamento degli aiuti, e li trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base alle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;34#art-8