Art. 2

Beneficiari

In vigore dal 14 mar 1990
1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto alla estensivizzazione della produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato che coltivano i prodotti enumerati nell'allegato I del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, e si impegnano a ridurre effettivamente la produzione di uno o più prodotti. Per la concessione dell'aiuto è preso in considerazione un solo produttore agricolo per l'insieme dell'azienda e distintamente per ciascun prodotto. 2. Unitamente alla domanda, da compilare ai sensi dell' del regolamento CEE n. 4115/88, l'avente diritto all'aiuto è tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall' dello stesso regolamento per un periodo di 5 anni. 3. Ogni azienda agricola nella quale venga attuata l'estensivizzazione può beneficiare dell'aiuto purchè il produttore risponda alle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento CEE n. 4115/88 ed in particolare se ha condotto l'azienda per almeno un anno o per almeno una campagna agraria e se ha il diritto di condurla per tutto il periodo per il quale ha sottoscritto l'impegno. 4. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori non coltivatori, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni, i concessionari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, possono beneficiare dell'aiuto qualora il diritto reale di godimento o il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell' del regolamento CEE n. 4115/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203. Nei casi non contemplati dalla precitata legge la conduzione di fatto e la relativa durata può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tuttavia, nel caso in cui l'efficacia temporale degli atti prodotti sia inferiore alla durata dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. La firma del proprietario ha valore di nulla osta e non pregiudica il diritto del richiedente all'aiuto, nè la sua intera responsabilità nei riguardi dell'impegno. 5. Nei casi d'aumento della superficie agricola dell'azienda durante il periodo d'impegno, di modifica dell'entità e delle modalità di riduzione della produzione, di cessione parziale o totale dell'azienda, il beneficiario dell'aiuto deve notificare le variazioni intervenute agli stessi uffici presso i quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 14 del regolamento CEE n. 4115/88. L'aiuto viene corrisposto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno od, eventualmente, al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno, o, in mancanza di tale sottoscrizione, al proprietario. 6. In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi al successore che nel subentrare s'impegna a rispettare i predetti obblighi fino al compimento del periodo d'impegno. Il versamento del premio per il restante periodo è in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno da parte del nuovo beneficiario a rispettare gli obblighi assunti dal predecessore.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;34#art-2

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Beneficiari (Art. 2 Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85.) — Testo vigente | Portale Normativo