Art. 1
Finalità generali
In vigore dal 14 mar 1990
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE n. 1760/87 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, che stabilisce le condizioni d'applicazione del regime di aiuto dell'estensivizzazione della produzione;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 591/89 del 6 marzo 1989 che modifica il regolamento n. 1094/88 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione;
Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 recanti disposizioni di attuazione del regolamento CEE n. 797/85;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso da Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990;
Vista la comunicazione del Presidente del Consigio dei Ministri con nota n. 642 del 23 ottobre 1989;
ADOTTA
il seguente regolamento:
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Finalità generali
1. Il presente decreto ha lo scopo di adattare alla realtà nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunità europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime d'aiuto per il l'estensivizzazione della produzione.
2. Il regime nazionale di estensivizzazione della produzione si pone anche l'obiettivo di favorire la diffusione delle tecniche agricolo-biologiche, allo scopo di assicurare, con il miglioramento della qualità e la genuinità dei prodotti dell'agricoltura, la difesa della salute dei consumatori e la più razionale protezione dell'ambiente naturale.
3. L'intervento è attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, delle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4. D'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione CEE nel regolamento CEE n. 1273/88 del 29 aprile 1988 saranno individuate le zone per le quali l'Italia può essere autorizzata dalla Commissione all'esenzione del regime di estensivizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;34#art-1