Art. 6

In vigore dal 5 mag 1988
1. Gli organismi autorizzati debbono comunicare alle amministrazioni competenti il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca della certificazione CEE 2. Essi trasmettono inoltre, ove richiesti, la documentazione di cui al punto 4.2 dell'allegato I della direttiva, al Ministero dell'industria, del commercio o dell'artigianato, che ne cura l'inoltro ai richiedenti per il tramite del Ministero degli affari esteri.
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