Art. 6
In vigore dal 5 mag 1988
1. Gli organismi autorizzati debbono comunicare alle amministrazioni competenti il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca della certificazione CEE
2. Essi trasmettono inoltre, ove richiesti, la documentazione di cui al punto 4.2 dell'allegato I della direttiva, al Ministero dell'industria, del commercio o dell'artigianato, che ne cura l'inoltro ai richiedenti per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;592#art-6