Art. 4

In vigore dal 5 mag 1988
1. L'Attività degli organismi autorizzati ad effettuare la certificazione CEE è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della amministrazioni di cui all' comma 2, ciascuna delle quali, secondo la rispettiva competenza, in caso di constatate irregolarità può sospendere l'autorizzazione e dettare prescrizioni che ritiene opportune, dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni. 2. Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, l'autorizzazione è revocata qualora l'organismo autorizzato non sia più in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato II della direttiva 84/532/CEE o non sia adeguato alle prescrizioni imposte. 3. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri Ministri, interessati, annulla i certificati CEE rilasciati indebitamente e adotta le misure opportune per garantire la continuità dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti dai certificati CEE rilasciati, dall'organismo, prima della revoca dell'autorizzazione.
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