Art. 5
In vigore dal 5 mag 1988
1. Qualora le irregolarità di cui all'art. 13, della direttiva n. 84/532/CEE siano accertate per esemplari di attrezzature il cui certificato sia stato rilasciato in altro Stato membro della CEE, il Ministero dell'industria, del commercio, ed artigianato informa lo Stato medesimo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, affinché l'organismo autorizzato sia obbligato a prendere le misure previste dal citato articolo, e in caso di contestazione nè da notizia alla commissione CEE
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;592#art-5