Art. 8
In vigore dal 5 mag 1988
1. Le domande di omologazione e certificazione CEE e le relative documentazioni nonché i certificati di conformità del fabbricante sono redatti in lingua italiana rispettivamente secondo i modelli di cui all'allegato I e IV della direttiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;592#art-8