Art. 10

In vigore dal 5 mag 1988
1. Qualora un'attrezzatura pur conforme alle prescrizioni della direttiva o delle direttive particolari che la riguardano, presenti un pericolo per la sicurezza e/o la salute, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità., del lavoro, e della previdenza sociale, possono ciascuno, nell'ambito della propria competenza, con decreto motivato, da comunicare alle altre amministrazioni interessate, provvisoriamente vietate o sottoporre a speciali condizioni la sua emissione, sul mercato e la sua utilizzazione.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;592#art-10

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