Art. 2
In vigore dal 5 mag 1988
1. La funzione di omologazione CEE viene esercitata dagli organi
dello Stato competenti in materia.
2. Tali organi provvedono al rilascio al diniego alla sospensione e alla revoca del certificato di omologazione CEE secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite dagli e degli allegati I e III della direttiva n. 84/532/CEE
3. Essi provvedono altresì a vigilare sulla conformità della
fabbricazione delle attrezzature al tipo omologato, disponendo, ove del caso, controlli presso l'azienda produttrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;592#art-2