Art. 2

Art. 2

2 / 11
In vigore dal 5 mag 1988
1. La funzione di omologazione CEE viene esercitata dagli organi dello Stato competenti in materia. 2. Tali organi provvedono al rilascio al diniego alla sospensione e alla revoca del certificato di omologazione CEE secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite dagli e degli allegati I e III della direttiva n. 84/532/CEE 3. Essi provvedono altresì a vigilare sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo omologato, disponendo, ove del caso, controlli presso l'azienda produttrice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;592#art-2