Testo unico

Art. 32

(Art. 1. decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

In vigore dal 17 apr 1919
Le domande per risarcimento, gli atti della procedura avanti le Commissioni di primo e di secondo grado e le relative decisioni sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
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