Testo unico

Art. 36

(Art. 3 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

In vigore dal 17 apr 1919
Il Governo provvederà con apposito decreto per la ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni d'uso pubblico dello Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché per la ricostituzione di quelli patrimoniali od il risarcimento dei danni da essi sofferti ed emanerà ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra. Visto, d'ordine di S. A. R. Il Luogotenente Generale di S. M. il Re: Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri: COLOSIMO. Il ministro per le terre liberate dal nemico: FRADELETTO.
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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-36

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