Testo unico
Art. 34
Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239
In vigore dal 17 apr 1919
L'Unione edilizia nazionale è autorizzata ad estendere la propria azione nei paesi danneggiati dalla guerra.
Le norme e le modalità per lo svolgimento della suddetta azione, saranno stabilite dal ministro dei lavori pubblici con esclusione di qualsiasi procedimento coattivo nei riguardi dei danneggiati e di qualsiasi privilegio in confronto di altre imprese.
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