Testo unico
Art. 31
(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
In vigore dal 17 apr 1919
Contro le decisioni delle Commissioni di primo grado per controversie inferiori a lire cinquantamila e contro le decisioni della Commissione superiore, non è ammesso gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.
È sempre ammesso il rimedio della revocazione, giusta l'art. 494 del Codice di procedura civile.
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