Testo unico

Art. 28

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

In vigore dal 17 apr 1919
La Commissione, dopo presentata la domanda, e prima della liquidazione definitiva, può, quando se ne manifesti la convenienza e con particolare riguardo alle persone disagiate, concedere una anticipazione, a titolo di acconto, non oltre il limite in cui apparisca fondata la risarcibilità del danno. Tale anticipazione può essere concessa anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-28

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