Testo unico
Art. 25
(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
In vigore dal 17 mag 1920
Le domande per risarcimento dei danni di guerra sono presentate all'agente delle imposte dirette competente per territorio, il quale fattane rapidamente l'istruttoria, e uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, determina l'indennità purchè questa, a suo giudizio, non superi le lire venticinque mila, e può entro tale limite concordarla col danneggiato. Nell'istruttoria e nelle trattative l'agente delle imposte dirette si fa coadiuvare, occorrendo, da uno o più membri della Commissione mandamentale per le imposte dirette.
Quando l'ammontare della indennità superi, a giudizio dell'agente delle imposte dirette, la cifra di lire venticinquemila egli trasmette la domanda all'intendente di finanza, il quale, uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, determina l'indennità stessa e può concordarla col danneggiato.
Quando l'indennità concordata superi in valore le lire cinquecentomila, l'accordo è soggetto, anziché all'omologazione della Commissione, all'approvazione del ministro delle terre liberate.
Gli accordi sono soggetti alla omologazione della Commissione di cui all'
Ove l'accordò non avvenga, il contraddittorio davanti la suddetta Commissione avrà luogo secondo la rispettiva competenza, in confronto dell'agente delle imposte dirette o dell'Intendente di finanza, i quali possono farsi rappresentare da un funzionario dello Stato.
L'agente delle imposte dirette nel limite della competenza stabilito al primo comma, e l'Intendente di finanza, dopo la presentazione della domanda e quando non vi sia controversia intorno allo stato delle persone o al diritto di queste sulle cose danneggiate, possono concedere un'anticipazione a titolo di acconto, non oltre il limite del terzo della somma che essi ritengano dovuta e, in ogni caso, non oltre le L. 10 000.
Con decreto del ministro delle terre liberate, di concerto col ministro del tesoro saranno stabilite le norme per tali anticipazioni che possono essere concesse anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 18 aprile 1920, n. 580, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le mansioni e la competenza attribuite agli agenti delle imposte dall'art. 25 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, giusta la modificazione portata con R. decreto 24 luglio 199, n. 1425, sono attribuite ai ricevitori del registro nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. Tuttavia, i Comuni nei quali l'agenzia delle imposte ha sede rimangono nella competenza dell'agente delle imposte".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-25