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Art. 20

(Art. 19 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

In vigore dal 17 apr 1919
Sulle cose, rimesse in pristino stato, surrogate o riparate a termini dell', anche se gli immobili sieno sorti su terreno diverso da quello sul quale era costruito il bene distrutto, permangono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sulle cose, che furono distrutte, perdute o deteriorate, salva la priorità dell'ipoteca di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-20

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