Testo unico

Art. 19

(Art. 18 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

In vigore dal 17 apr 1919
Le disposizioni degli si applicano anche nel caso in cui il danneggiato non sia ammesso per indegnità a chiedere il risarcimento, giusta l', eccetto che questi intenda di provvedere del proprio alla ricostruzione, surrogazione o riparazione.
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