Testo unico

Art. 17

(Art. 16 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

In vigore dal 17 apr 1919
Poi reimpiego previsto dall', quando le cose perdute, distrutte o deteriorate sieno comuni a più persone, è decisiva la maggioranza dei comproprietari, calcolata secondo l'art. 678, 1° capoverso, del Codice civile. Ove però la maggioranza si opponga al reimpiego, gli altri comproprietari possono acquistarne la quota pagandone il valore, tenuto conto dello stato in cui si trova la cosa al momento dell'acquisto. Se i comproprietari disposti ad acquistare le quote degli opponenti sieno più, l'acquisto sarà fatto da essi in comune, in proporzione delle rispettive quote, salvo accordo contrario.
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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-17

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