Testo unico
Art. 16
(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
In vigore dal 17 apr 1919
L'indennità per danni alla persona o alle cose non può essere ceduta, nè pignorata, salvo le disposizioni dell'art. 592 del codice di procedura civile e salvo i casi di delegazione della indennità agli Istituti, che mediante mutui fondiari anticipino i fondi per la ricostituzione degli immobili.
La Commissione, indicata nell', può tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte della indennità, se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.
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