Testo unico

Art. 12

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

In vigore dal 17 apr 1919
La Commissione di cui all', può: a) ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste al comma a) del precedente articolo, qualora esistano per ciò gravi motivi di pubblico interesse; b) escludere il reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.
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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-12

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