Testo unico
Art. 15
(Art. 14 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).
In vigore dal 17 apr 1919
Il risarcimento stabilito dal presente testo unico non può cumularsi con alcun altro dovuto da chiunque per qualsiasi titolo in occasione dei medesimi fatti.
Il danneggiato ha la scelta tra l'uno e l'altro risarcimento.
Ove preferisca richiedere l'indennità allo Stato, questo è surrogato nel diritto del danneggiato verso qualunque debitore che per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma sia tenuto al risarcimento o indennità, ma devo restituire al danneggiato medesimo i premi di assicurazione o altri corrispettivi all'uopo sborsati durante il periodo della presente guerra. Ove preferisca invece il diverso risarcimento, nessun diritto di regresso spetta al debitore di questo contro lo Stato.
Le disposizioni di questo articolo non riguardano le assicurazioni sulla vita.
Storico versioni
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