Art. 1

In vigore dal 17 apr 1919
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III Per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto l' del Nostro decreto 27 febbraio 1919, n. 239, che dà facoltà al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Abbiamo decretato 27 decretiamo: È approvato il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì e marzo 1919. TOMASO DI SAVOIA. Colosimo - Fradeletto. Visto, Il guardasigilli: Facta.
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